• Normativa

    La normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ha origine nel XIX secolo subendo modifiche ed integrazioni progressive in relazione allo sviluppo sociale ed economico del paese ed è in continua evoluzione. Una delle prime normative sul tema della sicurezza sul lavoro, anche se si configurava più come norma previdenziale che come norma prevenzionistica, è la Legge n. 3657 dell’11/7/1886 “Lavoro dei fanciulli negli opifici, cave e miniere“ che vietava il lavoro per età inferiore ai 9 anni, il lavoro sotterraneo per età inferiore a 10 anni, il lavoro pericoloso per età inferiore a 15 anni e fissava in 8 ore giornaliere il lavoro per età inferiore a 12 anni e nessun limite di orario per età superiore.

    Legislazione vigente

    Secondo l’articolo 124 della Costituzione, in ogni luogo di lavoro deve essere possibile consultare il “Testo Unico” dove sono riordinate tutte le norme per la prevenzione e la protezione della salute del lavoratore; può essere consultato in qualsiasi momento dal lavoratore. Ciò è stato attuato per accrescere la cultura del lavoratore in materia di sicurezza.

    In questo articolo in più sono stati aggiunti:

    - l’individuazione dello stress lavoro-correlato come possibile fonte di rischio e la promozione del benessere nei luoghi di lavoro;

    - una chiara definizione di Lavoratore che ha esteso, di fatto, il modello di prevenzione oltre che ai Lavoratori subordinati, ai tirocinanti, agli allievi di qualsiasi scuola che fanno uso di attrezzature, laboratori e sostanze durante gli stage formativi, anche ad altre figure professionali quali i volontari, collaboratori a progetto e a coloro che svolgono il telelavoro;

    - la suddivisione degli obblighi di prevenzione e protezione in modo specifico per i Preposti da quelli in carico al Datore di Lavoro e Dirigenti;

    - l’implementazione del ruolo del Medico Competente che diventa figura attiva anche in alcuni aspetti della valutazione dei rischi;

    - la conferma dell’importanza e del ruolo dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;

    - l’inserimento della materia “salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” anche nei percorsi scolastici rimandando a normative specifiche di riferimento (Legge n. 107/2015);

    - la revisione, nonché l’inasprimento del sistema sanzionatorio;

    - l’istituzione di modelli di organizzazione e di gestione (vedi art. 30 D.Lgs. n. 81/08).


    Gli attori della prevenzione

    I vari ruoli nel campo della sicurezza sul posto di lavoro sono: il datore di lavoro, il dirigente, il preposto, il lavoratore, il lavoratore con compiti speciali, il RSPP (responsabile del servizio di prevenzione e protezione), il medico competente e il rappresentante dei lavoratori della sicurezza. Analizziamo più specificatamente queste figure:

    - il datore di lavoro: egli detiene tutte le decisioni e le spese fatte nel campo della sicurezza sul luogo di lavoro. In più è lui il responsabile e il promotore di tutti i processi ad essa correlati. È tenuto a far rispettare la normativa e valutare tutti i rischi sul luogo di lavoro;

    - il dirigente è il maggiore collaboratore del datore di lavoro, organizzando l'attività lavorativa e vigilando su essa. Ha poteri organizzativi, decisionali e di autonomia ma inferiori a quelli del datore di lavoro, il quale però può delegare obblighi e responsabilità di minore valore al dirigente;

    - il preposto è colui che in modo attivo vige e controlla l'applicazione delle normative in un determinato luogo di lavoro;

    - il lavoratore come la “persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale”- art 2.

    - i lavoratori con compiti speciali sono lavoratori che hanno ricevuto una particolare formazione per risolvere determinate situazioni d'emergenza. I lavoratori che devono seguire questi particolari corsi di formazione vengono scelti dal datore di lavoro. I lavoratori con compiti speciali sono di due tipi: gli addetti alla gestioni delle emergenze e gli addetti al primo soccorso;

    - il RSPP ha un ruolo importante e strategico, cioè la valutazione di rischi. Egli lavora a stretto contatto con il medico di base e le aziende specializzate nella prevenzione e nel controllo. Egli non valuta solo ma: controlla, elabora definisce e promuove. Lui e i suoi aiutanti costituiscono il servizio di prevenzione e protezione (SPP), che viene insignito dal datore di lavoro;

    - il medico competente ha un importante e complementare ruolo per SPP. Egli si occupa della sorveglianza sanitaria dei lavoratori. Egli viene scelto dal datore di lavoro dopo la consultazione del rappresentante dei lavoratori.

    - il rappresentante dei lavoratori è la persona eletta dai lavoratori per indicare e parlare dei vari rischi e problemi sanitari nel proprio luogo di lavoro.

    Definizioni di pericolo rischio e danno

    PERICOLO:
    Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni.

    RISCHIO:
    Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione.

    DANNO:
    Risultanza negativa provocata da un evento accaduto a seguito dell’esposizione ad un pericolo (lesioni psicofisiche)