Visti i recenti avvenimenti del 28 novembre 2019, l'istituto è stato provvisto di un sistema di videosorveglianza. Per fare in modo che funzioni è severamente vietato indossare cappucci o accessori che ostacolino il funzionamento di tale impianto all'interno della scuola. L’attività di videosorveglianza deve rispettare il divieto di controllo a distanza dei lavoratori (personale ATA e professori) oltre che degli studenti.
L’attività di videosorveglianza deve essere svolta nel rispetto dei seguenti principi:
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Principio di liceità
L’utilizzo di sistemi di videosorveglianza è ammesso esclusivamente se effettuato in conformità a:
o disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. n.
196/2003, c.d. Codice Privacy;
o disposizioni di legge da osservare in caso di installazione di apparecchi audiovisivi;
o norme di cui alla Legge n. 300/1970 e successive modificazioni ed integrazioni;
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o prescrizioni del Garante per la Protezione dei dati Personali di cui al “Provvedimento in materia di
videosorveglianza dell’8 aprile 2010”.
L’attività di videosorveglianza è ammessa esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali
dell’Azienda Usl di Bologna.
Le Linee Guida sostituiscono integralmente il precedente Regolamento Aziendale in tema di
videosorveglianza adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 212 del 30.10.2008.
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Principio di necessità
Il trattamento dei dati personali tramite un sistema di videosorveglianza è lecito solo se effettivamente
necessario (cfr. artt. 3 e 11 del D. Lgs. n. 196/2003).
Il sistema di videosorveglianza deve essere progettato e configurato in modo da escludere ogni uso
superfluo o ridondante di immagini e dati personali.